Che cos’è la contraffazione di un marchio

Che cos’è la contraffazione di un marchio?

La contraffazione di un marchio, secondo quanto previsto dall’articolo 473 del codice penale italiano, è un reato che può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa che varia dal 2500 € sino ai 25.000 €. La contraffazione del marchio, infatti, viene punita proprio dal diritto penale con l’obiettivo di preservare e tutelare i marchi registrati. Oltre a questo, inoltre, l’articolo successivo alle 473, infatti, aggiunge una reclusione che varia da uno a quattro anni e, per giunta, una multa che oscilla tra i 30 5000 € e i 3500 € per tutti coloro che portano in Italia, Per trarne profitto, prodotti industriali o marchi contraffatti o alterati. Insomma, contraffare un marchio potrebbe sembrare difficile ma, in realtà, i malintenzionati sono molto più astuti di quanto si possa immaginare.

Che cos’è la contraffazione di un marchio?

Con il termine contraffazione di un marchio ci si riferisce a tutte quelle pratiche che hanno come obiettivo quello di imitare, riprodurre, o falsificare qualsiasi tipologia di bene, servizio, o idea, con l’obiettivo non soltanto di spacciarlo per proprio, ma anche, in alternativa, iniziare a lucrarci sopra. Questo fenomeno è molto pericoloso in quanto può dar vita a una concorrenza sleale che può danneggiare la realtà imprenditoriale proprietaria del marchio. Ma non solo, la contraffazione del marchio, infatti, anche come obiettivo quello di ingannare il pubblico proponendo un prodotto simile ma con caratteristiche, magari di sicurezza, non paragonabili all’originale. Come abbiamo visto in precedenza, il penale, in riferimento all’articolo 473 e 474, si pone come obiettivo quello di tutelare i proprietari dei marchi in modo da assicurare l’originalità dei prodotti. Come detto, infatti, la contraffazione è un vero e proprio reato, E attenzione, non è necessario che il prodotto contraffatto arrivi effettivamente il cliente finale prima che il reato possa dichiararsi compiuto.

Esiste solo la contraffazione?

Putroppo no, non esiste soltanto la contraffazione ma, anche, l’alterazione. Quest’ultima, infatti, viene descritto dettagliatamente del codice penale sempre nell’articolo 473. L’alterazione, infatti, consiste nell’eliminazione o alterazione di alcuni degli elementi caratteristici del marchio stesso. Può essere fatta con l’obiettivo di cercare di schivare il reato di contraffazione ma, in realtà, se ne commette un altro: quello dell’alterazione.

Che cosa può essere oggetto della contraffazione?

Ad essere oggetto della contraffazione, secondo quanto previsto dal codice penale 473 e dalla legge numero 99 del 2009, vi sono i marchi e segni distintivi registrati, nazionali o destri, di prodotti industriali; oltre a questo, inoltre, rientrano tutti i brevetti o i disegni modelli industriali sia nazionali che esteri. I segni distintivi, a loro volta, comprendono tutti gli elementi caratteristiche di un’impresa che ne permettono la sua identificazione in maniera inequivocabile da parte del pubblico. Oltre al marchio vengono riconosciuti sia il la ditta che l’insegna. Dal punto di vista legale, invece, il brevetto da considerarsi come un vero e proprio titolo giuridico che ha come obiettivo quello di proteggere una determinata in pensione e, al contempo, consente a colui che l’ha introdotta di sfruttarla in termini commerciali per riuscire a ricavarne profitto. La contraffazione, in questo caso, mira al diritto di proprietà intellettuale di un’idea di un soggetto ed è per questo che viene punito con anche la reclusione.

Quando un marchio può definirsi tutelato?

Un marchio può definirsi tutelato contro il rischio di contraffazione solamente nel caso in cui quest’ultimo sia stato registrato. Solo dopo la registrazione, infatti, quest’ultimo è destinato alla tutela. La precisazione è importante in quanto in passato alcuni si erano posti in dubbio se fosse possibile tutelare un marchio al momento della richiesta di domanda di riconoscimento dello stesso. In realtà, successivamente, la cassazione nel 2013 con la sentenza numero 41 mila 891 ha affermato che la tutela di un marchio può venire solamente dopo la sua registrazione. Una trattazione più dettagliata su come difendersi dalla contraffazione dei marchi a spiegata qui.

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